In seguito ad alcune richieste pervenute ed a diverse segnalazioni riteniamo utile precisare quanto segue.
Alla fine del 2024 è stato rinnovato l’Accordo Collettivo Nazionale che regola i Rapporti con le Farmacie.
Tale accordo all’allegato 1, Titolo 11, Capo 2, art. 9, comma 5-6, sostanzialmente conferma la regolamentazione già vigente per la dispensazione dei farmaci nella modalità cosiddetta “a battenti chiusi” ovvero in orario notturno e comunque al di fuori dei normali orari di apertura al pubblico.
In particolare si definisce che il pagamento del diritto addizionale, dovuto alla farmacia da parte del SSN, per la dispensazione di medicinali durante il servizio di guardia farmaceutica a battenti chiusi è subordinato all’indicazione in ricetta del carattere di urgenza da parte del medico prescrittore (cui spetta ovviamente il giudizio sul carattere di urgenza) e dell’ora di presentazione della ricetta stessa da parte della farmacia.
Diversamente dal passato, quindi, ai fini del pagamento dell’importo indicato in tariffa nazionale il carattere di urgenza deve essere indicato anche sulle ricette redatte durante il periodo di attività della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). Si ricorda al riguardo che il diritto addizionale spetta a tutte le farmacie durante il servizio di guardia notturno e per le sole farmacie rurali sussidiate anche per il servizio di guardia diurno, in entrambi i casi se svolti a battenti chiusi. In assenza di tale indicazione sulla ricetta, al paziente verrà addebitata una somma aggiuntiva come indennità per il servizio fornito.