Paola Rossi e Luciano Bertolusso

Per i medici del territorio il cambiamento più importante è questo: nelle province entrate nella sperimentazione, tra cui Cuneo dal 1° marzo 2026, il certificato medico introduttivo non è più un passaggio preliminare da completare poi con una domanda amministrativa separata. È invece l’atto che avvia direttamente il procedimento di valutazione di base davanti all’INPS. Nel resto del territorio nazionale continua invece a valere, fino al 31 dicembre 2026, la procedura precedente; il passaggio al regime nazionale è previsto dal 1° gennaio 2027. (INPS)

Per il medico, quindi, il nuovo certificato pesa di più. Non serve solo a “segnalare una malattia”, ma deve fornire una base clinica sufficientemente chiara per la successiva valutazione unitaria della disabilità, che oggi può riguardare insieme invalidità civile, cecità, sordità, legge 104/1992, collocamento mirato e inclusione scolastica. La logica della riforma non è più soltanto quella della menomazione, ma quella del funzionamento della persona, dei sostegni necessari e dell’impatto concreto della condizione clinica sulla vita quotidiana. Questo impianto è nel decreto; la pratica operativa INPS, in questa fase, continua però a chiedere al medico l’inserimento della diagnosi in ICD-9-CM, mentre la valutazione complessiva si muove nel lessico di ICD, ICF e WHODAS.

La prima verifica pratica riguarda chi può certificare. Possono farlo i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali SSN, i medici in quiescenza iscritti all’albo, i liberi professionisti, i medici delle strutture private accreditate e i medici in servizio presso ASL, aziende ospedaliere, IRCCS e centri per malattie rare. Per i medici non dipendenti di strutture pubbliche INPS richiede, ai fini della profilazione, una formazione ECM che l’Istituto considera soddisfatta mediante il Dossier formativo di gruppo FNOMCeO 2023/2025; la firma digitale, pur restando il requisito ordinario per l’invio al Fascicolo sanitario elettronico, è stata resa temporaneamente facoltativa dall’INPS in fase transitoria. (INPS)

Secondo punto: residenza e domicilio non sono dettagli secondari. La piattaforma INPS instrada il medico verso la procedura nuova o verso quella vecchia in base al domicilio del cittadino, o alla residenza se manca un domicilio diverso. Questo significa che, se il paziente è domiciliato in una provincia in sperimentazione, il sistema lo porta nel nuovo percorso anche se la residenza anagrafica è altrove. Per il medico del territorio è un controllo da fare subito, prima ancora di iniziare la compilazione. (INPS)

Sul contenuto del certificato, la regola pratica è semplice: meno formule generiche, più dati utili. Il certificato deve contenere almeno i dati anagrafici, l’eventuale domicilio ai fini della convocazione, la diagnosi codificata, il decorso, la prognosi e la documentazione diagnostica pertinente; nei minori vanno aggiunti anche i dati delle figure di tutela e dei genitori quando richiesti. In concreto, non basta scrivere una diagnosi sintetica: occorre allegare la documentazione che renda quella diagnosi verificabile e utile alla valutazione di base. È bene ricordare che l’allegazione documentale è diventata un passaggio strutturale, non accessorio.

Nel certificato ci sono poi alcune segnalazioni operative che il medico non dovrebbe trascurare. Tra queste: la malattia neoplastica in atto; il possibile fatto illecito di terzi; le patologie che rientrano nel perimetro del D.M. 2 agosto 2007 e dell’art. 25 del D.L. 90/2014 per i casi di esclusione da controlli o revisioni in specifiche condizioni; la segnalazione ANFFAS quando pertinente; e soprattutto la intrasportabilità, cioè la necessità di visita domiciliare. Qui il termine corretto non è “trasportabilità”, ma intrasportabilità. Se presente già all’inizio, va indicata nel certificato; se emerge dopo, il medico può inviare un certificato integrativo prima che venga generata la convocazione. (INPS)

Un altro punto molto pratico riguarda la valutazione agli atti, cioè senza visita. Non va presentata al paziente come la regola. La disciplina nuova considera infatti la visita collegiale la modalità ordinaria, mentre la definizione sulla sola base dei documenti resta eccezionale. Per il medico questo significa due cose: primo, non promettere al paziente che “si farà tutto sui documenti”; secondo, caricare comunque la documentazione nel modo più completo possibile, perché anche quando la visita si farà, una documentazione povera o disordinata rallenta l’accertamento.

Nella pratica ambulatoriale è utile distinguere bene ciò che può fare il medico e ciò che deve fare poi il paziente. Il medico trasmette il certificato e allega la documentazione sanitaria. Il paziente, a sua volta, può inviare altra documentazione fino a 7 giorni prima della visita; inoltre, per ottenere l’eventuale prestazione economica, dovrà caricare i dati socio-economici sul portale INPS, direttamente o tramite patronato/associazione. È un punto essenziale, perché molti cittadini pensano che, inviato il certificato, “sia tutto finito”. Non è così: il nuovo sistema semplifica l’avvio, ma non elimina gli adempimenti successivi dell’interessato. (INPS)

Va spiegato bene anche che cosa succede dopo l’invio. Il paziente riceverà la convocazione alla visita, normalmente con raccomandata A/R, e potrà vedere i dati anche nel Portale della disabilità. Alla visita potrà farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto. L’accertamento è unico ed è svolto dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) dell’INPS, che sostituiscono la frammentazione precedente con un solo procedimento e un solo certificato finale. Per il medico del territorio questo è un vantaggio se il certificato iniziale è ben costruito; diventa invece un problema se il certificato è frettoloso, perché gli errori iniziali si propagano su più profili di accertamento. (INPS)
Gli appunti richiamano poi correttamente un capitolo speciale: le patologie oggi già coperte da criteri sperimentali specifici, cioè diabete mellito di tipo 2, disturbi dello spettro autistico e sclerosi multipla, disciplinati dal D.M. 10 aprile 2025, n. 94. Per queste condizioni non conviene limitarsi al minimo indispensabile, perché la documentazione specifica incide molto sulla qualità e sulla rapidità dell’istruttoria. Per il diabete tipo 2 servono almeno emoglobina glicata recente e relazione clinica aggiornata con terapia, controllo glicemico e complicanze; per lo spettro autistico una certificazione specialistica e la documentazione sul funzionamento adattivo; per la sclerosi multipla certificazione neurologica, risonanza encefalo e scala EDSS. Gazzetta ufficiale
Da ultimo, c’è un consiglio di buon senso che oggi diventa quasi obbligatorio: stampare e far controllare ciò che è stato inviato. Il tutorial INPS raccomanda di consegnare l’attestato di trasmissione, dare al paziente copia del certificato se la chiede, ricordargli che nelle province in sperimentazione non deve più fare la vecchia domanda amministrativa, spiegargli che può integrare i documenti fino a 7 giorni prima della visita e avvisarlo dell’obbligo di comunicare i dati socio-economici per l’eventuale pagamento. Sono passaggi semplici, ma evitano una quota importante di contenziosi, incomprensioni e accessi ripetuti in ambulatorio. (INPS)

 

Certificazione disabilità, cosa fare passo per passo

  1. Verificare subito il territorio giusto
    Controllare domicilio e non solo residenza: se il paziente è domiciliato in una provincia in sperimentazione, parte il nuovo percorso. A Cuneo il nuovo sistema è attivo dal 1° marzo 2026. (INPS)
  2. Verificare di essere profilati INPS
    Possono certificare MMG, PLS, specialisti ambulatoriali SSN, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti, medici di strutture private accreditate e medici di strutture pubbliche. Per i non dipendenti pubblici INPS richiede la formazione ECM, considerata soddisfatta con il Dossier formativo FNOMCeO 2023/2025. (INPS)
  3. Raccogliere prima tutta la documentazione utile
    Non iniziare il certificato “a memoria”. Servono diagnosi, referti, esami, decorso, prognosi e allegati clinici coerenti con ciò che si scrive. La documentazione diagnostica è parte strutturale del nuovo certificato.
  4. Compilare il certificato in modo mirato
    Inserire dati anagrafici, eventuale domicilio, diagnosi codificata ICD-9-CM, decorso, prognosi, eventuale neoplasia in atto, fatto illecito di terzi, segnalazione DM 2 agosto 2007/legge 114/2014, eventuale segnalazione ANFFAS.
  5. Non dimenticare l’intrasportabilità
    Se il paziente non è trasportabile, segnalarlo per la visita domiciliare. Se il problema emerge dopo il primo invio, si può usare il certificato integrativo prima che venga generata la convocazione.
  6. Per diabete tipo 2, autismo e sclerosi multipla allegare i documenti specifici
    Diabete: HbA1c recente + relazione clinica aggiornata.
    Autismo: certificazione specialistica + profilo di funzionamento adattivo.
    Sclerosi multipla: certificazione neurologica + RM encefalo + EDSS. (Gazzetta Ufficiale)
  7. Spiegare al paziente che il certificato basta ad avviare il procedimento, ma non chiude tutto
    Nelle province in sperimentazione non serve più la vecchia domanda amministrativa, ma il paziente può ancora inviare documenti fino a 7 giorni prima della visita e dovrà comunicare i dati socio-economici per l’eventuale pagamento. (INPS)
  8. Consegnare sempre la prova di ciò che è stato fatto
    Stampare l’attestato di trasmissione, consegnarlo al paziente, dare copia del certificato se richiesta e conservare la copia firmata. È il modo più semplice per evitare contestazioni successive. (INPS)

Riferimenti normativi e documentali essenziali

D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 — Definizione della condizione di disabilità, valutazione di base, accomodamento ragionevole, valutazione multidimensionale e progetto di vita.

 

 

D.M. 10 aprile 2025, n. 94 — Criteri per l’accertamento della disabilità connessa a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla nella fase sperimentale.

INPS — Riforma disabilità: indicazioni operative per medici certificatori (24 febbraio 2026).

INPS — Certificato medico introduttivo – Invalidità civile.

INPS — Tutorial per la compilazione del Certificato medico introduttivo per medici certificatori.

INPS — Riforma disabilità: novità su accertamenti e Commissioni UVB (24 febbraio 2026).

INPS — Messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024 con allegato operativo sulla sperimentazione.

INPS — Messaggio n. 2806 del 25 settembre 2025 con allegato operativo sul certificato medico introduttivo e sulla gestione documentale.

FNOMCeO — Codice di Deontologia Medica.

INPS — Dossier sulla fase sperimentale della riforma della disabilità.

Appunti operativi utilizzati per l’articolo.

D.Lgs. 62/2024 allegato alla conversazione.