| A cura di Paola Rossi, Elvio Russi |
Il 18 marzo 2026 si è tenuto a Cuneo un primo incontro di aggiornamento dedicato al nuovo assetto della certificazione introduttiva previsto dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62. Dal confronto è emerso con chiarezza che, nelle province interessate dalla terza fase sperimentale — tra cui Cuneo dal 1° marzo 2026 — la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo rappresenta il passaggio che avvia il procedimento di valutazione di base; l’estensione a regime nazionale è attualmente prevista dal 1° gennaio 2027 (art. 8, D.Lgs. 62/2024).
Per certificato medico introduttivo si intende il certificato che il medico trasmette in via telematica all’INPS e che, nelle province in sperimentazione, costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento di accertamento della condizione di disabilità. Non si tratta quindi di un allegato accessorio, ma del documento medico iniziale da cui prende avvio l’iter valutativo. Il certificato deve contenere almeno i dati anagrafici essenziali dell’interessato, la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, i dati anamnestici e catamnestici, gli esiti dei trattamenti, la diagnosi codificata secondo ICD, nonché il decorso e la prognosi delle patologie riscontrate (art. 8, commi 1, 3 e 5, D.Lgs. 62/2024).
Il cambiamento, tuttavia, non è soltanto procedurale. La riforma si inserisce in un modello valutativo più ampio, che non guarda soltanto alla menomazione, ma anche al funzionamento complessivo della persona. Ne consegue che anche la certificazione introduttiva non può più essere considerata un adempimento meramente formale: la qualità della descrizione bio-cliniche-sociali incide in modo rilevante sul successivo iter valutativo, perché è proprio da quel certificato che il nuovo percorso prende avvio (artt. 6, 8 e 10, D.Lgs. 62/2024).
Da qui una prima indicazione pratica emersa con nettezza: occorre evitare formule generiche, automatismi descrittivi e allegazioni indiscriminate. È invece necessario distinguere con precisione ciò che è stato direttamente rilevato, ciò che risulta oggettivamente documentato e ciò che incide concretamente sul funzionamento della persona. In questo senso, la riforma rafforza l’esigenza di una certificazione sanitaria veritiera, completa, tracciabile e coerente con i dati bio-cliniche-sociali disponibili, in linea anche con i doveri deontologici del medico in materia di certificazione (art. 24, Codice di Deontologia Medica).
Anche sul piano procedimentale il nuovo sistema richiede attenzione. La regola resta quella della visita collegiale unica, mentre la valutazione in assenza di visita diretta costituisce ipotesi eccezionale prevista dalla disciplina (art. 6 e art. 12, D.Lgs. 62/2024). Quanto ai termini del procedimento, è opportuno chiarire che si tratta del tempo entro cui la valutazione di base deve concludersi a partire dalla ricezione del certificato medico introduttivo: di regola 90 giorni, ridotti a 15 per i soggetti con patologie oncologiche e a 30 per i minori. In caso di richiesta di integrazioni documentali o di ulteriori approfondimenti, i termini sono sospesi secondo quanto previsto dalla norma (art. 6, comma 8, D.Lgs. 62/2024).
Il dato forse più significativo che emerge da questo primo approfondimento è che il nuovo certificato introduttivo richiede meno standardizzazione e più qualità valutative bio-cliniche-sociali, maggiore precisione descrittiva e più consapevolezza professionale. Si tratta di un passaggio oggi più strutturato e responsabilizzante, destinato a incidere in modo concreto tanto sulla tutela del cittadino quanto sulla correttezza dell’operato del medico certificatore (artt. 6, 8 e 10, D.Lgs. 62/2024).
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