A cura di: Gabriele PONTEPRINO, avvocato
Commento basato sulla giurisprudenza della Corte
di Cassazione e sulle analisi della dottrina
(v. Il Foro Italiano, 2026, Parte II).

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La SENTENZA in poche righe
 – Tema: responsabilità colposa e “posizione di garanzia” nel caso di più professionisti o gestori tenuti all’assistenza.
 – Decisione in parole semplici: quando più soggetti hanno il medesimo dovere giuridico di proteggere un malato (ossia sono titolari di una posizione di garanzia nei confronti del paziente), ciascuno è responsabile per intero. Nessuno può giustificarsi sostenendo di aver fatto affidamento sul collega o di non essere stato fisicamente presente al momento dell’evento avverso, se il pericolo a monte è stato creato o tollerato da entrambi.
 – Limiti importanti: cosa NON sta dicendo: la sentenza non impone l’ubiquità all’operatore sanitario, ma condanna la cosiddetta “colpa per assunzione”, ossia il prendere in carico un paziente pur sapendo di non avere mezzi e strutture adeguati.
 – Perché conta per i medici: è un monito severo per chi lavora in strutture assistenziali complesse, in RSA o in équipe: la responsabilità penale non si “divide” matematicamente e non ammette “scaricabarile”, ma impone a ciascun soggetto apicale un dovere di attivazione costante.

Il CASO: cosa è successo
Due imputati gestivano una struttura di accoglienza al cui interno era ospitato un anziano affetto dal morbo di Alzheimer, invalido al 100% e del tutto incapace di provvedere a sé stesso per malattia e vecchiaia. A fronte di un corrispettivo mensile, i due avevano accettato di prestare all’uomo assistenza materiale e medica, sebbene la struttura fosse sprovvista di personale infermieristico adeguato e delle necessarie autorizzazioni amministrative. In un giorno di metà settembre, il paziente veniva collocato nel cortile dell’immobile affinché potesse muoversi con l’ausilio di un girello. Mentre uno dei due gestori era seduto a poca distanza, l’anziano cadeva rovinosamente a terra battendo la testa, per poi morire il giorno seguente a causa del trauma cranico. In appello, i due gestori venivano condannati per omicidio colposo. La difesa proponeva ricorso in Cassazione sostenendo due tesi principali: in primo luogo si richiamavano alcune testimonianze che riferivano che l’anziano era in grado di camminare, in contrasto con i certificati medici che lo descrivevano come non deambulante; in secondo luogo, si sosteneva che uno dei due imputati non fosse fisicamente presente nel cortile al momento della caduta, ragion per cui non avrebbe potuto impedire l’evento.

Cosa dice la Corte in termini semplici (per chi lavora in corsia)
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, offrendo chiarimenti cruciali. Innanzitutto, sul conflitto tra prove, la Corte ha dato prevalenza ai certificati medici, redatti da specialisti, rispetto alle dichiarazioni testimoniali. Tali certificati attestavano in modo oggettivo una situazione clinica compromessa, precisando che per il paziente “la stazione eretta non era consentita”.

Il passaggio centrale della sentenza riguarda però la divisione delle colpe. La Cassazione stabilisce che:

  1. In presenza di più soggetti titolari di una “posizione di garanzia di pari grado” (cioè più persone con lo stesso obbligo giuridico di tutela), «ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento».
  2. Di conseguenza, nessuno dei garanti può fare affidamento sull’intervento dell’altro coobbligato per eliminare la situazione di pericolo che è stata ignorata o consentita.

In sostanza, il fatto che uno dei due gestori del rischio fosse assente dal cortile al momento della caduta non lo esonera da responsabilità. L’errore fatale, infatti, risiede a monte: aver “abbandonato” un paziente incapace in un luogo non idoneo e averlo preso in cura senza disporre dei mezzi necessari. I giudici parlano, a riguardo, di «colpa per assunzione»: si risponde penalmente se si intraprende un’attività di cura senza possedere le necessarie capacità organizzative o ignorando le proprie condizioni deficitarie.

Esempio pratico: immaginiamo due medici responsabili di un turno di guardia che decidano, di comune accordo, di collocare un paziente ad altissimo rischio di caduta in una stanza sprovvista di sbarre al letto e fuori dalla vista del personale. Se il paziente cade e subisce danni gravissimi, il medico che, in quel preciso istante, si trovava in un altro reparto non può difendersi dicendo “c’era il mio collega in quel momento”. Avendo entrambi un ruolo di pari grado, l’aver avallato a monte un’organizzazione inadeguata rende ciascuno responsabile per l’intero evento.

Esito con ricadute sui sanitari

Contesto o Difesa dell’imputato Decisione della Cassazione Ricaduta pratica per il medico
Testimoni vs. Certificati: i testimoni asserivano che il paziente sapesse camminare. Prevalenza clinica: i certificati medici, indicanti “stazione eretta non consentita”, prevalgono per autorevolezza oggettiva sulle testimonianze. Le annotazioni documentali in cartella o i referti specialistici “cristallizzano” lo stato del paziente, superando semplici ricordi o percezioni soggettive
Assenza dal luogo: “Al momento della caduta non ero nel cortile, c’era l’altro gestore.” Responsabilità per intero: se i garanti sono di pari grado, l’obbligo di impedire l’evento grava su ciascuno per l’intero. In regime di co-gestione o équipe, la colpa per un’organizzazione deficitaria a monte ricade, di norma, su tutti i decisori
Mancanza di mezzi: la struttura non aveva infermieri o autorizzazioni adeguate. Colpa per assunzione: intraprendere un’attività di cura senza mezzi idonei ad assicurarla fonda la responsabilità penale colposa. Il professionista deve rifiutare prese in carico incompatibili con le proprie risorse o con la sicurezza della struttura.

 

Cosa cambia in pratica per il medico

  • Frazionamento illusorio: lavorare insieme a un collega di pari grado non “dimezza” il rischio medico-legale perché in ambito penale il principio di affidamento ha una scarsa operatività. Il dovere di garanzia nei confronti del paziente permane interamente in capo a ogni singolo membro del team.
  • Pericoli dell’inadeguatezza strutturale: accettare la gestione di malati altamente complessi all’interno di strutture prive di requisiti di base non espone solo a sanzioni amministrative, ma costituisce radice diretta per l’imputazione penale di omicidio o lesioni colpose sulla base della c.d. colpa per assunzione.
  • Blindatura documentale: la sentenza ribadisce l’assoluto valore delle certificazioni mediche. Una corretta attestazione clinica delle limitazioni fisiche del paziente (es. “rischio caduta”, “non deambulante”) diviene la bussola in base a cui il giudice valuterà l’adeguatezza della sorveglianza prestata.

 

Attenzioni/limiti

  • L’orientamento della Cassazione non punisce chi subisce un evento eccezionale o imprevedibile generato esclusivamente da un collega. Il rimprovero penale scatta solo se c’è stata l’accettazione o la tolleranza condivisa di una situazione di rischio a monte, come ad esempio l’inidoneità dell’ambiente o l’assenza collaudata di procedure di sicurezza.

Approfondimenti terminologici giurisprudenziali

I giudici penali utilizzano abitualmente il concetto di causalità omissiva (art. 40, comma 2, c.p.), in base al quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. In questa sentenza emerge con forza il concetto di interruzione del nesso causale: la Corte precisa che, in presenza di più garanti, un comportamento negligente o disattento di uno di essi (es. colui che non vigila adeguatamente sul momento) non interrompe automaticamente la catena delle responsabilità, “scagionando” l’altro. Finché la situazione pericolosa generata inizialmente resta “in piedi” e non si introduce un rischio nuovo, eccezionale ed abnorme, tutti coloro che l’hanno tollerata continuano a rispondere penalmente.

 

MINI-GLOSSARIO

  • Posizione di garanzia: è lo speciale vincolo giuridico che impone a un soggetto un dovere di tutelare un bene giuridico altrui (es. la vita o l’incolumità del paziente) da specifici pericoli che quest’ultimo non può affrontare da solo. Esempio: l’obbligo di protezione del medico verso il degente incapace.
  • Colpa per assunzione: la colpa di chi intraprende volontariamente un’attività delicata (o l’assistenza di un paziente) sapendo o dovendo sapere di non possedere le conoscenze, i mezzi o le autorizzazioni necessarie per svolgerla in sicurezza.

 

Bibliografia e riferimenti

  • Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza 16 settembre – 6 ottobre 2025, n. 32923.
  • Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 22 ottobre 2025 – 18 dicembre 2025, n. 40755.
  • Estratti e massime tratti da Il Foro Italiano, ed. 2026, Parte II, col. 79 ss.

Glossario essenziale

Radiazione «di diritto»: espulsione definitiva dall’Albo che la legge imponeva automaticamente al verificarsi di una condizione, senza che l’Ordine potesse valutare le circostanze del caso.

Reato non colposo: reato commesso intenzionalmente, con condotta volitiva od omissiva, distinto dal reato colposo, commesso per negligenza, imprudenza o imperizia.

Proporzionalità della sanzione disciplinare: principio costituzionale per cui la sanzione disciplinare deve essere commisurata alla reale gravità della condotta e alla sua concreta incidenza sull’esercizio della professione.

Autonomia dell’organo disciplinare: il Consiglio dell’Ordine, fatta comunque salva la vincolatività di quanto accertato in fatto nel giudizio penale, non è vincolato alla scelta sanzionatoria del giudice penale: deve compiere un giudizio proprio sulla «persistente idoneità» del professionista, separato e indipendente.

Sentenza passata in giudicato: sentenza penale non più impugnabile, che accerta il fatto in modo definitivo e vincolante. L’accertamento del fatto è intangibile; la sua qualificazione deontologica spetta invece all’Ordine.

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Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Corte Costituzionale, sentenza n. 153 del 17 ottobre 2025.

Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie, n. 9/1989 (Coletti c. Ord. Medici Roma): obbligo di procedimento disciplinare ordinario anche per i sanitari; Rassegna Amm. Sanità, 1989, 142.

Cass. civ., SS.UU., 7 settembre 1990, n. 9228 (Diotallevi c. Ord. Medici Roma): art. 42 D.P.R. 221/1950 illegittimo, va disapplicato; Mass. Giur. It., 1990.

Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2014, n. 1171 (R.F. c. Ord. Medici Monza e Brianza): verifica concreta dell’incidenza della condanna sull’esercizio professionale; Foro It., 2014, I, 4, 1159.

Precedenti costituzionali richiamati: C. Cost. Sentenze nn. 971/1988, 40/1990, 158/1990, 16/1991, 197/1993, 2/1999, 268/2016, 51/2024.

Cost. art. 3 (principio di uguaglianza)

  1. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 26 (ordinamento psicologi — comma 3 dichiarato incostituzionale)

D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 40-44 e 50 (procedimento disciplinare sanitari)

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 219 e 223 (bancarotta fraudolenta — reato alla base del caso)

Nota: il presente documento costituisce una linea guida informativa destinata ai professionisti sanitari e non sostituisce la consulenza legale specifica. Per ogni situazione concreta si raccomanda di rivolgersi tempestivamente al proprio difensore di fiducia.