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Nel luglio 2026, durante l’esame parlamentare della riforma delle professioni sanitarie, è stata approvata in Commissione alla Camera una disposizione che introduce una procedura straordinaria per la reiscrizione di alcuni sanitari radiati per fatti non dolosi connessi alla pandemia. Non si tratta di un reintegro automatico: la domanda dovrebbe essere valutata dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. La procedura, tuttavia, deroga a quella ordinaria e consente di anticipare la richiesta di reiscrizione. |
Nel valutare oggi le scelte compiute durante la pandemia, il punto centrale non dovrebbe essere la ricerca retrospettiva di colpevoli, ma la condizione nella quale quelle decisioni furono assunte. Non esistevano certezze definitive, né potevano esservi in presenza di una malattia nuova e di un’emergenza in rapida evoluzione. Esistevano tuttavia studi clinici, osservazioni epidemiologiche e valutazioni prodotte da organismi tecnico-scientifici qualificati, che costituivano il riferimento più affidabile allora disponibile.
Tali indicazioni non erano infallibili e dovevano rimanere aperte alla revisione. Ma chi aveva responsabilità istituzionali e assistenziali non poteva attendere che ogni dubbio fosse risolto. Doveva decidere mentre aumentavano i ricoveri, le morti e il rischio di collasso delle strutture sanitarie. La Corte costituzionale ha successivamente valutato l’obbligo imposto ai sanitari alla luce della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili in quel preciso momento, non sulla base delle acquisizioni maturate negli anni successivi.
In quel contesto, il principio primum non nocere non poteva tradursi nell’astensione da ogni intervento. Anche non decidere avrebbe prodotto conseguenze. Si trattava di confrontare rischi diversi e di scegliere, secondo prudenza, l’opzione ritenuta capace di ridurre il danno complessivo per il singolo paziente, per gli operatori e per la collettività. La tutela della salute del cittadino doveva rimanere il criterio prioritario.
La grande maggioranza dei medici aderì alla vaccinazione. Questa adesione non dimostrava una verità scientifica definitiva e la deontologia non si stabilisce contando i voti. Indicava però che la valutazione professionale largamente prevalente considerava il rischio della malattia, in quella fase, superiore ai rischi noti o ragionevolmente prevedibili della vaccinazione.
Meritano rispetto i colleghi che giunsero a una conclusione diversa, mantennero la propria scelta sul piano personale, continuarono a curare fino a quando fu loro consentito e accettarono coerentemente le conseguenze stabilite dalla legge. La loro posizione non deve essere confusa con l’abbandono della professione né automaticamente assimilata alla diffusione di disinformazione.
Diversa responsabilità assumeva, tuttavia, chi trasformava un convincimento individuale in una certezza pubblica, inducendo i cittadini a disattendere le indicazioni formulate dagli organismi scientifici incaricati di orientare le autorità sanitarie. Il dissenso è legittimo e necessario alla medicina; deve però dichiarare i propri margini d’incertezza e non attribuire a ipotesi minoritarie una solidità che ancora non possiedono.
Nei primi mesi della pandemia, Elvio Russi, allora direttore della Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, si mise in contatto con il professor Conghua Xie, docente del Department of Radiation and Medical Oncology dello Zhongnan Hospital dell’Università di Wuhan, radio-oncologo impegnato anche nella ricerca sull’immunoterapia dei tumori. Il professor Xie, che studiava direttamente l’impatto dell’infezione sui pazienti oncologici, descrisse una situazione catastrofica e la necessità di misure drastiche per impedire il collasso dell’assistenza. Non era una prova scientifica, ma una testimonianza diretta del contesto nel quale i responsabili sanitari erano chiamati ad agire.
Le successive conoscenze hanno corretto e precisato molte valutazioni iniziali. È proprio questo il metodo scientifico: decidere sulla base delle migliori evidenze disponibili, sottoporre le decisioni a verifica e modificarle quando cambiano i dati. Non è invece scientificamente corretto giudicare le scelte del 2021 come se allora fossero già disponibili le conoscenze acquisite in seguito.
Anche il confronto sulle sospensioni e sulle radiazioni deve rispettare questa distinzione. Le sospensioni per inadempimento dell’obbligo vaccinale derivavano dalla legge e attribuivano agli Ordini un potere vincolato; le radiazioni riguardavano invece condotte individualmente contestate e valutate. Le eventuali domande di reiscrizione devono essere esaminate caso per caso, senza assimilazioni collettive e con piena garanzia del contraddittorio.
Difendere questa impostazione, come ha fatto Filippo Anelli, non significa schierarsi contro i colleghi che dissentirono sinceramente. Significa ricordare che, durante un’emergenza, libertà professionale, responsabilità individuale e tutela della salute collettiva non possono essere separate. Le istituzioni possono sbagliare e devono accettare la revisione critica; non per questo è legittimo trasformare decisioni assunte nell’incertezza, sulla base delle conoscenze allora disponibili, in colpe personali formulate con la certezza del senno di poi.
Luciano BERTOLUSSO
Presidente OMCeO Cuneo