Sergio PASI, avvocato – CUNEO
La vicenda processuale
La questione trae origine da un procedimento penale nel quale un dirigente medico di una struttura sanitaria pubblica era stato chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo in relazione al decesso di un paziente. L’elemento determinante della vicenda risiede nella circostanza che i familiari della vittima si erano costituiti parte civile nel processo penale, scegliendo cioè di esercitare l’azione risarcitoria all’interno del procedimento penale anziché promuovere separatamente un giudizio civile.
Di fronte alla costituzione di parte civile, il difensore del medico imputato aveva richiesto al giudice penale di ammettere la chiamata in giudizio dell’assicurazione della struttura sanitaria quale responsabile civile, affinché quest’ultima fosse tenuta a manlevare il professionista dall’obbligo risarcitorio. Tuttavia, il codice di procedura penale non contemplava espressamente la possibilità di chiamare in causa l’assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria quale responsabile civile per il medico dipendente o convenzionato, determinando così una situazione paradossale: se i danneggiati avessero intrapreso un’azione civile autonoma, il medico avrebbe potuto agire in regresso nei confronti dell’assicurazione; al contrario, qualora la richiesta risarcitoria fosse stata formulata all’interno del processo penale tramite costituzione di parte civile, il sanitario si sarebbe trovato esposto personalmente al rischio di condanna al risarcimento, senza poter beneficiare della copertura assicurativa. Il Tribunale di Verona ha pertanto rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
La pronuncia della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva tale chiamata in garanzia. La Corte ha rilevato che, poiché l’assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria per legge (ai sensi della Legge Gelli-Bianco, legge 8 marzo 2017, n. 24) e assolve alla duplice funzione di tutelare tanto il danneggiato quanto il professionista sanitario, risulta irragionevole che tale tutela venga meno soltanto in ragione della scelta del danneggiato di esercitare l’azione risarcitoria in sede penale.
La Corte ha precisato che il diritto di chiamare in causa l’assicurazione sussiste quando nei confronti del medico imputato «sia esercitata un’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile». In altre parole, il sanitario acquisisce il diritto di coinvolgere l’assicurazione nel processo penale esclusivamente nel momento in cui il danneggiato si costituisce parte civile per ottenere il risarcimento dei danni in quella sede.
Di seguito il quadro riepilogativo degli effetti
| Situazione Processuale | PRIMA della Sentenza 170/2025 | DOPO la Sentenza 170/2025 |
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Il paziente NON si costituisce parte civile (richiesta della sola condanna penale) |
L’assicurazione non può essere chiamata in causa (assenza di domanda risarcitoria in quella sede). | L’assicurazione non può essere chiamata in causa (la situazione rimane invariata). |
| Il paziente SI costituisce parte civile (richiesta risarcitoria nel processo penale) | Il medico doveva sostenere da solo l’onere della pretesa risarcitoria (rischio di condanna con il patrimonio personale). | Il medico può chiamare in garanzia l’assicurazione nel processo penale. |
| Responsabilità per il pagamento della provvisionale (somma anticipata a titolo di risarcimento) | Il medico con il proprio patrimonio personale. | L’assicurazione, nei limiti del massimale di polizza. |
Implicazioni pratiche per il professionista sanitario
- Monitoraggio della costituzione di parte civile
È necessario verificare se il danneggiato intenda costituirsi parte civile nel procedimento penale. La ricezione di un avviso di garanzia o l’esercizio dell’azione penale non comportano automaticamente conseguenze sul piano civile. Tuttavia, qualora in sede di udienza preliminare o all’apertura del dibattimento il paziente o i suoi congiunti si costituiscano parte civile, sorge il diritto del medico imputato di chiamare in garanzia l’assicurazione.
- Tempestività della richiesta
Non appena si verifichi la costituzione di parte civile, è indispensabile che il difensore del medico presenti immediatamente al giudice penale la richiesta di ammissione dell’assicuratore quale responsabile civile. La tempestività è essenziale per garantire la piena operatività della tutela assicurativa fin dalle prime fasi del processo.
- Tutela patrimoniale
La chiamata in garanzia assume rilevanza fondamentale per prevenire che, in caso di condanna anche non definitiva, il giudice penale disponga il pagamento di una provvisionale (anticipo sul risarcimento) che potrebbe incidere direttamente sul patrimonio personale del medico. Con l’intervento dell’assicurazione, l’obbligazione risarcitoria viene assunta da quest’ultima, nei limiti del massimale contrattuale.
Limiti e specificazioni
Assenza di parte civile
Qualora il danneggiato non si costituisca parte civile nel processo penale – eventualità che può verificarsi, ad esempio, se ha già ottenuto un risarcimento stragiudiziale o se preferisce agire separatamente in sede civile – non sussiste la possibilità di chiamare in garanzia l’assicurazione nel procedimento penale. In tal caso, infatti, l’oggetto del processo penale si limita all’accertamento della responsabilità penale e non comprende domande risarcitorie.
Responsabilità penale e disciplinare
La copertura assicurativa opera esclusivamente sul piano della responsabilità civile e patrimoniale. Essa non esclude né attenua la responsabilità penale personale del medico, né lo esonera da eventuali conseguenze sul piano disciplinare o ordinistico.
Estensione ai liberi professionisti
La sentenza ha chiarito che il principio si applica tanto ai medici dipendenti o convenzionati con strutture sanitarie pubbliche (che beneficiano della polizza assicurativa stipulata dalla struttura), quanto ai liberi professionisti (che dispongono di propria copertura assicurativa individuale).
Inquadramento giuridico
La pronuncia della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentiva la chiamata in causa del responsabile civile da parte dell’imputato quando questi sia un esercente la professione sanitaria, per violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza).
La Corte ha evidenziato la funzione plurima dell’assicurazione obbligatoria in ambito sanitario: essa è volta non soltanto a garantire il ristoro del terzo danneggiato, ma anche a preservare il patrimonio del professionista sanitario. Impedire la chiamata in garanzia dell’assicuratore nel processo penale in presenza di una costituzione di parte civile determinava una irragionevole disparità di trattamento rispetto al processo civile, privando il medico di una garanzia che la legge stessa gli impone di stipulare (o di cui beneficia per il tramite della struttura di appartenenza).
Nota: il presente documento costituisce una linea guida informativa destinata ai professionisti sanitari e non sostituisce la consulenza legale specifica. Per ogni situazione concreta si raccomanda di rivolgersi tempestivamente al proprio difensore di fiducia.
Glossario essenziale
Costituzione di parte civile: Atto processuale con il quale il soggetto danneggiato dal reato interviene nel processo penale per esercitare l’azione civile di risarcimento del danno, anziché limitarsi a sollecitare la condanna penale dell’imputato (compito del pubblico ministero) o agire in separata sede civile.
Responsabile civile: Soggetto (nella fattispecie, l’assicurazione o l’azienda sanitaria) tenuto a rispondere patrimonialmente delle conseguenze civili del reato commesso dall’imputato, pur non avendo personalmente commesso il fatto illecito.
Chiamata in garanzia del responsabile civile: Richiesta rivolta al giudice affinché ammetta nel processo un terzo (in questo caso l’assicuratore) obbligato a tenere indenne l’assicurato, ossia a sostenere in sua vece l’onere economico derivante dalla condanna al risarcimento.
Provvisionale: Somma di denaro che il giudice può condannare l’imputato (o il responsabile civile) a versare immediatamente alla parte civile a titolo di anticipo sul risarcimento del danno, in attesa della quantificazione definitiva.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
– Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 25 novembre 2025
– Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
– Art. 83 del codice di procedura penale (come dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza n. 170/2025)
– Art. 3 della Costituzione – Principio di uguaglianza
Bibliografia
– Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza 23 dicembre 2024, n. 33984, pubblicata in Il Foro Italiano, 2025, fasc. 3, Parte Prima, colonna 735
–Anna Lisa Bitetto, Difetti di informazione e pericolosità del farmaco, in Il Foro Italiano, 2025, fasc. 3, Parte Prima, colonna 747