La sentenza n. 69/2025 conferma che, in Italia, la procreazione medicalmente assistita resta riservata alle coppie eterosessuali nei casi previsti dalla legge 40/2004. Per i medici, un importante riferimento normativo per una corretta informazione alle pazienti.
Il 22 maggio 2025 la Corte costituzionale ha pubblicato due decisioni in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA).
La sentenza n. 69/2025 – conseguente la richiesta di una donna single di accedere alle tecniche di fecondazione eterologa – ha confermato che per la legislazione italiana la PMA è riservata alle coppie eterosessuali. Nella stessa data la Corte Costituzionale si è pronunciata circa la “madre intenzionale” riconoscendo con la sentenza n. 68/2025 lo status di genitore anche per i figli nati da PMA eterologa praticata all’estero. Questi provvedimenti hanno delineato un quadro giuridico chiaro a supporto di tutti i professionisti coinvolti in percorsi di counselling e assistenza riproduttiva.
Il caso e la questione di diritto
Una donna non coniugata né convivente aveva chiesto di accedere in Italia a una procedura di PMA eterologa. Poiché l’articolo 5 della legge 40/2004 consente la PMA solo a “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”, la struttura sanitaria non ha potuto accogliere la richiesta.
Il Tribunale di Firenze ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di verificare la compatibilità di tale norma con la Costituzione, sostenendo che il divieto potesse ledere i diritti di libertà personale, uguaglianza e salute.
La decisione della Corte costituzionale (n. 69/2025)
La Corte ha dichiarato che l’articolo 5 della legge 40/2004 non è incostituzionale.
In sintesi, la PMA resta definita come trattamento medico con finalità terapeutiche, destinato a coppie eterosessuali che non possono concepire per cause patologiche.
La Corte ha chiarito che, su questioni eticamente e socialmente delicate come la PMA, spetta al Parlamento individuare le condizioni di accesso e gli equilibri tra diritti in gioco. Il compito della Consulta è limitato a verificare che la legge non sia manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
Nel caso in esame, la scelta legislativa di riservare la PMA alle coppie eterosessuali è stata considerata compatibile con la Costituzione: non perché rappresenti l’unica soluzione possibile, ma perché rientra nel margine di discrezionalità del legislatore e non comporta violazioni evidenti di principi costituzionali.
In particolare:
- la libertà personale e familiare non include, al momento, un diritto assoluto ad accedere alla PMA individualmente;
- la diversità di trattamento tra donna singola e coppia eterosessuale sterile non è ritenuta discriminatoria, poiché le due situazioni non sono equivalenti ai fini della legge;
- la tutela della salute non si estende al fisiologico calo della fertilità legato all’età, che non costituisce patologia;
- la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) riconosce agli Stati un margine di autonomia nella regolamentazione della PMA.
La decisione non introduce nuove restrizioni, ma conferma il quadro già in vigore dal 2004.
Un chiarimento utile per la pratica professionale
La sentenza non interviene sul piano etico o valoriale, ma precisa l’ambito applicativo della legge 40/2004.
Per i professionisti sanitari, il suo significato principale è di ordine informativo e operativo: la PMA, in Italia, rimane un trattamento sanitario indicato nei casi di sterilità o infertilità con causa patologica e può essere erogata solo a coppie eterosessuali che rispettino i requisiti di legge.
Box.1 – Indicazioni pratiche per il medico
| Situazione | Indicazioni operative |
| Richiesta di PMA da parte di donna singola | Informare che, secondo la legge italiana, l’accesso non è consentito. Evitare giudizi personali e fornire spiegazioni neutrali e documentate. |
| Counselling e consenso informato | Chiarire che la PMA ha finalità terapeutiche e che l’accesso è vincolato ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 40/2004. |
| Richieste di informazioni su percorsi esteri | Fornire informazioni generali sui rischi clinici, sui profili di sicurezza e sul follow-up, evitando di incoraggiare o intermediare procedure non consentite in Italia. |
| Percorsi alternativi | Ricordare che l’adozione può essere accessibile anche a persone singole in base alla recente giurisprudenza (sent. n. 33/2025). |
| Documentazione e trasparenza | Annotare nel fascicolo sanitario i colloqui informativi e i riferimenti normativi citati. |
Le altre decisioni correlate: la sentenza n. 68/2025
La stessa giornata ha visto la pubblicazione della sentenza n. 68/2025, che ha invece dichiarato incostituzionale l’art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento, in Italia, del figlio nato da PMA lecita praticata all’estero da due donne.
In questo caso la Corte ha valorizzato l’interesse del minore a vedere riconosciuto un legame giuridico con entrambe le figure genitoriali che avevano condiviso il progetto di nascita.
Le due pronunce si collocano quindi su piani diversi: la prima riguarda l’accesso alle tecniche in Italia, la seconda il riconoscimento dello status di figlio già nato.
Box.2 – Tre situazioni a confronto
| Ambito | Normativa di riferimento | Soggetti ammessi | Oggetto della tutela | Stato del minore | Orientamento giurisprudenziale |
| PMA in Italia | Legge 40/2004, artt. 1–5 | Coppie eterosessuali, maggiorenni, conviventi o sposate | Cura della sterilità/infertilità patologica | Minore non ancora concepito | Sent. Corte cost. n. 69/2025: accesso riservato alle coppie |
| Adozione | L. 184/1983; sent. n. 33/2025 | Coppie e, in parte, persone singole | Tutela del minore già nato e in stato di abbandono | Minore già esistente | Accesso possibile anche per singoli idonei |
| Riconoscimento madre intenzionale | Art. 8 l. 40/2004 (come interpretato da sent. n. 68/2025) | Coppie di donne, PMA lecita all’estero | Riconoscimento dello status filiationis | Minore già nato | Dichiarata incostituzionale la mancata previsione del riconoscimento |
Le altre decisioni correlate: la sentenza n. 68/2025
La stessa giornata ha visto la pubblicazione della sentenza n. 68/2025, che ha invece dichiarato incostituzionale l’art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento, in Italia, del figlio nato da PMA lecita praticata all’estero da due donne.
In questo caso la Corte ha valorizzato l’interesse del minore a vedere riconosciuto un legame giuridico con entrambe le figure genitoriali che avevano condiviso il progetto di nascita.
Le due pronunce si collocano quindi su piani diversi: la prima riguarda l’accesso alle tecniche in Italia, la seconda il riconoscimento dello status di figlio già nato.
Take-home messages
- La PMA in Italia è regolata dalla legge 40/2004 e resta riservata alle coppie eterosessuali nei casi di infertilità patologica.
- La sentenza n. 69/2025 conferma la validità della norma, senza introdurre nuove limitazioni.
- La decisione n. 68/2025 riconosce invece la posizione del minore nato in Italia da PMA lecita all’estero.
- I medici devono fornire un’informazione corretta, neutrale e documentata, evitando interpretazioni personali o suggerimenti non conformi alla legge.
- La chiarezza normativa facilita il counselling e tutela sia il paziente sia il professionista.
Focus deontologico — Comunicazione professionale e responsabilità informativa
Secondo l’articolo 62 del Codice di Deontologia Medica (FNOMCeO, 2021), il medico deve fornire informazioni chiare, aggiornate e rispettose della normativa vigente.
Nel contesto della PMA, ciò significa spiegare con linguaggio neutrale i limiti legali e le alternative disponibili, evitando di proporre o agevolare percorsi non consentiti sul territorio nazionale.
È consigliabile documentare ogni colloquio informativo, mantenendo un atteggiamento di ascolto e di rispetto verso la persona, senza giudizi o influenze sulle sue scelte personali.
Questa attenzione comunicativa tutela la dignità del paziente e la responsabilità professionale del medico, soprattutto nei consultori e nei centri privati.
Bibliografia essenziale
- Corte costituzionale. Sentenza 22 maggio 2025, n. 69. > Link
- Corte costituzionale. Sentenza 22 maggio 2025, n. 68. > Link
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.
- FNOMCeO. Codice di Deontologia Medica, 2021, art. 62.
- Corte EDU. S.H. and others v. Austria (GC), 2011; Lia v. Malta, 2022; Pejřilová v. Czech Republic, 2022.