- Nota FNOMCeO al Ministro della Salute per prorogare al 2026 lo scudo penale di cui all’art. 4, c.7, lett. d) D.L. 202/2024.(1)
- Obiettivo: evitare un “vuoto di tutela” per gli esercenti le professioni sanitarie in un contesto ancora critico di carenze di personale e risorse.
- Nessuna modifica normativa in vigore al 08/12/2025, ma probabile inserimento della proroga nel prossimo decreto Milleproroghe.(1)
Il regime attuale, prorogato per tutto il 2025 dal Milleproroghe 2024, limita la responsabilità penale del sanitario nei casi di morte o lesioni personali in ambito sanitario commessi in condizioni di grave carenza di personale, inserendosi nel solco delle norme nate durante l’emergenza pandemica e poi estese al contesto ordinario.
Con la nota del 4 dicembre 2025, la FNOMCeO sottolinea:
- la persistente criticità dei servizi, soprattutto nei pronto soccorso, nei reparti con alto turn-over e nella medicina territoriale;
- la necessità di una più ampia riforma organica della responsabilità sanitaria (anche in relazione all’art. 590-sexies c.p.), attualmente in discussione in Parlamento;
- l’urgenza di non lasciare i professionisti privi di un quadro di tutela in attesa della riforma.
Cosa significa, oggi, per i medici della provincia di Cuneo?
- Nessun cambiamento immediato: ad oggi la norma vigente rimane quella già prorogata fino al 31/12/2025; la nota FNOMCeO è un’azione di advocacy, non una modifica di legge già approvata.
- Attenzione alla documentazione clinica: in caso di eventi avversi, resta essenziale descrivere puntualmente il quadro clinico, le scelte terapeutiche e le condizioni organizzative (numero di medici in turno, affollamento del reparto, indisponibilità di posti letto o servizi).
- Aderenza a linee guida e buone pratiche: l’eventuale scudo penale non esonera dal rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, che restano il principale riferimento anche nell’eventuale valutazione di colpa.
In prospettiva, l’evoluzione del quadro normativo potrà incidere sulla percezione del rischio medico-legale, sui premi assicurativi e sulla propensione alla medicina difensiva anche in realtà periferiche come la provincia di Cuneo; per questo sarà utile un costante aggiornamento tramite OMCEO, FNOMCeO ed eventuali incontri formativi locali.
Commento Ordinistico/Deontologico:
Il dibattito sullo “scudo penale” richiama il principio, cardine del Codice Deontologico, di esercitare la professione nell’interesse primario del paziente, in condizioni che consentano decisioni cliniche serene e non condizionate dalla paura di un contenzioso sproporzionato rispetto alle effettive possibilità organizzative.
Fonti Verificate:
- FNOMCeO – Comunicazione n. 105, “Nota al Ministro della Salute recante richiesta di proroga del c.d. ‘scudo penale’ (articolo 4, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202)”, pubblicata il 04/12/2025.FNOMCeO+1
- Ordini provinciali (es. Brescia, Roma, Caltanissetta) – ripresa della Comunicazione n. 105 e nota allegata, notizie pubblicate il 04–05/12/2025.Ordine dei Medici Brescia+2Ordine dei Medici Roma+2
- Letteratura giuridica su D.L. 27/12/2024 n. 202 e proroga disciplina art. 590-sexies c.p. (atti e saggi 2025).