Novità Chiave in Breve:

  • Nota FNOMCeO al Ministro della Salute per prorogare al 2026 lo scudo penale di cui all’art. 4, c.7, lett. d) D.L. 202/2024.(1)
  • Obiettivo: evitare un “vuoto di tutela” per gli esercenti le professioni sanitarie in un contesto ancora critico di carenze di personale e risorse.
  • Nessuna modifica normativa in vigore al 08/12/2025, ma probabile inserimento della proroga nel prossimo decreto Milleproroghe.(1)
La FNOMCeO ha diffuso agli Ordini la Comunicazione n. 105, con cui trasmette la nota inviata al Ministro della Salute per chiedere la proroga, tramite decreto Milleproroghe, delle disposizioni sul cosiddetto “scudo penale” previste dall’art. 4, comma 7, lettera d), del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202.(1)

Il regime attuale, prorogato per tutto il 2025 dal Milleproroghe 2024, limita la responsabilità penale del sanitario nei casi di morte o lesioni personali in ambito sanitario commessi in condizioni di grave carenza di personale, inserendosi nel solco delle norme nate durante l’emergenza pandemica e poi estese al contesto ordinario.

Con la nota del 4 dicembre 2025, la FNOMCeO sottolinea:

  • la persistente criticità dei servizi, soprattutto nei pronto soccorso, nei reparti con alto turn-over e nella medicina territoriale;
  • la necessità di una più ampia riforma organica della responsabilità sanitaria (anche in relazione all’art. 590-sexies c.p.), attualmente in discussione in Parlamento;
  • l’urgenza di non lasciare i professionisti privi di un quadro di tutela in attesa della riforma.

Cosa significa, oggi, per i medici della provincia di Cuneo?

  • Nessun cambiamento immediato: ad oggi la norma vigente rimane quella già prorogata fino al 31/12/2025; la nota FNOMCeO è un’azione di advocacy, non una modifica di legge già approvata.
  • Attenzione alla documentazione clinica: in caso di eventi avversi, resta essenziale descrivere puntualmente il quadro clinico, le scelte terapeutiche e le condizioni organizzative (numero di medici in turno, affollamento del reparto, indisponibilità di posti letto o servizi).
  • Aderenza a linee guida e buone pratiche: l’eventuale scudo penale non esonera dal rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, che restano il principale riferimento anche nell’eventuale valutazione di colpa.

In prospettiva, l’evoluzione del quadro normativo potrà incidere sulla percezione del rischio medico-legale, sui premi assicurativi e sulla propensione alla medicina difensiva anche in realtà periferiche come la provincia di Cuneo; per questo sarà utile un costante aggiornamento tramite OMCEO, FNOMCeO ed eventuali incontri formativi locali.

Commento Ordinistico/Deontologico:
Il dibattito sullo “scudo penale” richiama il principio, cardine del Codice Deontologico, di esercitare la professione nell’interesse primario del paziente, in condizioni che consentano decisioni cliniche serene e non condizionate dalla paura di un contenzioso sproporzionato rispetto alle effettive possibilità organizzative.

 

Fonti Verificate:

  • FNOMCeO – Comunicazione n. 105, “Nota al Ministro della Salute recante richiesta di proroga del c.d. ‘scudo penale’ (articolo 4, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202)”, pubblicata il 04/12/2025.FNOMCeO+1
  • Ordini provinciali (es. Brescia, Roma, Caltanissetta) – ripresa della Comunicazione n. 105 e nota allegata, notizie pubblicate il 04–05/12/2025.Ordine dei Medici Brescia+2Ordine dei Medici Roma+2
  • Letteratura giuridica su D.L. 27/12/2024 n. 202 e proroga disciplina art. 590-sexies c.p. (atti e saggi 2025).