Sergio PASI, avvocato – CUNEO
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La vicenda processuale
Un professionista (nello specifico uno psicologo) era stato condannato in via definitiva a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta: reato legato al fallimento di una società nella quale aveva un ruolo gestionale, verosimilmente estraneo alla propria attività professionale.
Al passaggio in giudicato della sentenza penale, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio non ha potuto fare altro che applicare la sanzione automatica della radiazione: tale decisione non prevedeva una valutazione discrezionale ma era una scelta obbligata dettata dal tenore della legge sull’ordinamento della professione di psicologo che imponeva “la radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo” (L. n. 56/1989, art. 26, comma 3). L’Ordine non poteva valutare la gravità del caso, non poteva scegliere una sanzione differente: era obbligato dalla legge a radiare, automaticamente.
Il professionista ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale civile di Roma e nel procedimento entrambe le parti hanno insistito per declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione sopra riportata. Il Giudice, che ha condiviso il dubbio di incostituzionalità per via di questo automatismo, ha sospeso il processo rimettendo la questione alla Corte Costituzionale.
La pronuncia della Corte Costituzionale.
Con la sentenza n. 153 del 17 ottobre 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 26, comma 3, della L. n. 56/1989 per violazione dell’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La norma cessa quindi di avere efficacia: nessuno psicologo potrà più essere radiato per via dell’automatismo precedente. L’Ordine dovrà sempre aprire un procedimento disciplinare ordinario e valutare il caso concreto.
La Corte ha fondato la decisione su due principi essenziali, già affermati in decenni di sua giurisprudenza. Il primo è il principio di proporzionalità: la sanzione disciplinare non ha la stessa funzione della condanna in sede penale. Non serve a punire il reato in sé, ma a valutare se il professionista è ancora idoneo a esercitare la professione. Questa valutazione è necessariamente individuale: lo stesso reato può avere impatti molto diversi sull’idoneità professionale, a seconda del contesto, della natura del fatto, del tempo trascorso. Una norma che impone sempre e comunque la sanzione massima, consistente nella radiazione, per qualsiasi condanna superiore a due anni, senza alcuna distinzione, viola questo principio.
Il secondo è il principio di autonomia dell’organo disciplinare: l’Ordine non è un semplice esecutore delle sentenze penali. Ha il compito istituzionale di formulare un giudizio proprio, separato e autonomo rispetto a quello del giudice penale, sulla «persistente idoneità» del professionista a svolgere la propria attività, fatta salva la vincolatività di quanto accertato in fatto nel giudizio penale. Un automatismo che azzera questo spazio di valutazione svuota di ogni significato pratico il diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento disciplinare.
Vi è infine il profilo dell’uguaglianza: in molti altri casi analoghi analizzati dalla stessa Corte Costituzionale erano stati già eliminati questi meccanismi di automatismo (ad es. per dipendenti pubblici, notai, commercialisti, ragionieri e persino magistrati). Non esisteva alcuna ragione per questa disparità di trattamento soltanto per gli psicologi. La sentenza n. 153/2025 è solamente l’ultimo tassello di un percorso avviato nel 1988 per casi analoghi.
Un punto da non fraintendere: la Corte non ha abolito la radiazione. Ha stabilito che essa deve essere il risultato di una valutazione motivata, non di un meccanismo automatico. Se l’Ordine riterrà che il reato commesso sia comunque incompatibile con la prosecuzione dell’attività professionale, potrà sempre irrogarla, ma solamente all’esito di un giudizio proprio, documentato e impugnabile.
Implicazioni pratiche per il professionista sanitario.
La sentenza riguarda formalmente gli psicologi, ma i suoi principi si riflettono direttamente anche sui medici chirurghi e sugli odontoiatri. Il sistema disciplinare delle professioni sanitarie è tuttora regolato dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il cui art. 42 prevede ancora la radiazione «di diritto» del professionista sanitario condannato per determinati reati o con determinate pene, una norma strutturalmente identica a quella appena dichiarata incostituzionale.
Occorre però precisare che, per i medici, questo percorso ha radici più lontane. Già nel 1989 la CCEPS – Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie aveva affermato che la sentenza costituzionale n. 971/1988, che aveva dichiarato incostituzionale la destituzione di diritto per gli impiegati civili dello Stato, travolgeva di fatto anche l’art. 42 del D.P.R. 221/1950. Poco dopo, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9228/1990 hanno stabilito che tale norma è illegittima e va disapplicata dal giudice, poiché prevede la radiazione di diritto senza lo svolgimento del previo procedimento disciplinare.
La sentenza in esame n. 153/2025 conferma e rafforza ulteriormente questo orientamento, rendendo ormai granitico il principio: qualunque norma che preveda la radiazione automatica di diritto a seguito di condanna penale è suscettibile di declaratoria di incostituzionalità.
Per il singolo professionista, questo significa che nessun provvedimento di radiazione può essere adottato senza un procedimento disciplinare ordinario che valuti il caso specifico e garantisca il pieno diritto di difesa. In particolare, un medico condannato per un reato completamente estraneo all’esercizio della professione (si pensi, come nel caso analizzato, a un reato fiscale o societario) non è automaticamente destinato alla fine della carriera: l’Ordine avrà l’onere di valutare se quel reato incida concretamente sul rapporto di fiducia con i pazienti e sull’affidabilità deontologica.
Schema operativo
Per il professionista sanitario coinvolto in un procedimento penale:
- informare tempestivamente il proprio legale di fiducia, per l’analisi del caso specifico, nonché l’Ordine provinciale di appartenenza della situazione in corso;
- conservare con cura tutta la documentazione relativa al procedimento penale: atti, notifiche, sentenze, anche interlocutorie;
- tenere presente che il procedimento penale e quello disciplinare sono autonomi e distinti: una condanna in sede penale non implica automaticamente una sanzione disciplinare, né l’assoluzione nel processo penale esclude che i medesimi fatti vengano sanzionati in sede disciplinare, qualora integrino una violazione del codice deontologico.
Per il professionista sanitario che abbia riportato una condanna definitiva in sede penale
- verificare con urgenza, unitamente al proprio legale di fiducia, se la condanna ricada nelle fattispecie di cui all’art. 42 del D.P.R. 221/1950;
- alla luce della sentenza n. 153/2025, e della consolidata giurisprudenza sul punto, è possibile contestare l’applicazione automatica di tale norma: il difensore potrà chiedere al giudice di disapplicare la norma, secondo il principio della sentenza Cass. SS.UU. n. 9228/1990, o sollevare la questione di illegittimità costituzionale;
- richiedere formalmente all’Ordine di essere ascoltati e di esercitare pienamente il diritto di difesa prima di qualsiasi decisione.
- documentare il comportamento professionale tenuto successivamente al reato: la condotta successiva alla condanna può essere rilevante ai fini della valutazione dell’idoneità professionale;
- distinguere con chiarezza tra reati commessi nell’esercizio della professione, potenzialmente incidenti sul profilo deontologico, e reati del tutto estranei all’attività clinica, come ad esempio quelli di natura societaria, fiscale o patrimoniale.

Glossario essenziale
Radiazione «di diritto»: espulsione definitiva dall’Albo che la legge imponeva automaticamente al verificarsi di una condizione, senza che l’Ordine potesse valutare le circostanze del caso.
Reato non colposo: reato commesso intenzionalmente, con condotta volitiva od omissiva, distinto dal reato colposo, commesso per negligenza, imprudenza o imperizia.
Proporzionalità della sanzione disciplinare: principio costituzionale per cui la sanzione disciplinare deve essere commisurata alla reale gravità della condotta e alla sua concreta incidenza sull’esercizio della professione.
Autonomia dell’organo disciplinare: il Consiglio dell’Ordine, fatta comunque salva la vincolatività di quanto accertato in fatto nel giudizio penale, non è vincolato alla scelta sanzionatoria del giudice penale: deve compiere un giudizio proprio sulla «persistente idoneità» del professionista, separato e indipendente.
Sentenza passata in giudicato: sentenza penale non più impugnabile, che accerta il fatto in modo definitivo e vincolante. L’accertamento del fatto è intangibile; la sua qualificazione deontologica spetta invece all’Ordine.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Corte Costituzionale, sentenza n. 153 del 17 ottobre 2025.
Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie, n. 9/1989 (Coletti c. Ord. Medici Roma): obbligo di procedimento disciplinare ordinario anche per i sanitari; Rassegna Amm. Sanità, 1989, 142.
Cass. civ., SS.UU., 7 settembre 1990, n. 9228 (Diotallevi c. Ord. Medici Roma): art. 42 D.P.R. 221/1950 illegittimo, va disapplicato; Mass. Giur. It., 1990.
Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2014, n. 1171 (R.F. c. Ord. Medici Monza e Brianza): verifica concreta dell’incidenza della condanna sull’esercizio professionale; Foro It., 2014, I, 4, 1159.
Precedenti costituzionali richiamati: C. Cost. Sentenze nn. 971/1988, 40/1990, 158/1990, 16/1991, 197/1993, 2/1999, 268/2016, 51/2024.
Cost. art. 3 (principio di uguaglianza)
- 18 febbraio 1989, n. 56, art. 26 (ordinamento psicologi — comma 3 dichiarato incostituzionale)
D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 40-44 e 50 (procedimento disciplinare sanitari)
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 219 e 223 (bancarotta fraudolenta — reato alla base del caso)
Nota: il presente documento costituisce una linea guida informativa destinata ai professionisti sanitari e non sostituisce la consulenza legale specifica. Per ogni situazione concreta si raccomanda di rivolgersi tempestivamente al proprio difensore di fiducia.
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