A cura di
Gabriele Ponteprino, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli studi di Genova

Il caso: cosa è successo

Gabriele Ponterprino

La vicenda trae origine dalla gestione della sicurezza all’interno dell’ospedale civile di Alghero durante la prima ondata pandemica (marzo-aprile 2020). Un delegato del datore di lavoro per la sicurezza era stato accusato di aver cagionato colposamente un’epidemia all’interno del nosocomio. L’accusa non gli imputava di aver diffuso attivamente il virus, ma di aver tenuto una condotta omissiva: non aveva fornito ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), non aveva assicurato una formazione adeguata sul rischio biologico e non aveva adottato misure organizzative idonee. In primo grado, il Tribunale di Sassari aveva assolto l’imputato sostenendo una tesi giuridica formale: il reato di epidemia, secondo il codice penale (art. 438), punisce chi cagiona l’epidemia “mediante la diffusione di germi patogeni”. Secondo quel giudice, tale frase implicava necessariamente un’azione attiva (uno “spargimento” di germi), rendendo impossibile commettere il reato “non facendo” qualcosa. La Procura ha fatto ricorso direttamente in Cassazione.

Cosa dice la Corte in termini semplici

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato la decisione di primo grado, segnando un punto di svolta. Hanno chiarito che nel contesto moderno, l’epidemia non è più solo il frutto di un’azione dolosa di un “untore” che sparge virus (come poteva pensarsi nel 1930), ma è spesso legata alla cattiva gestione del rischio sanitario. La Corte ha stabilito che l’espressione “mediante la diffusione di germi patogeni” descrive l’evento (la malattia che si diffonde), non il modo in cui l’agente deve comportarsi. Di conseguenza, il reato è a “forma libera”: l’epidemia può essere causata in qualsiasi modo, anche stando fermi quando si ha il dovere di agire. Applicando la “clausola di equivalenza” (art. 40 c.p., secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), la Corte afferma che chi ha un ruolo di garanzia (come un responsabile della sicurezza in ospedale) e omette le misure preventive doverose, risponde penalmente dell’epidemia causata da tale inerzia.

Sintesi Esito

Prima (interpretazione restrittiva) Adesso (Sezioni Unite 2025)
Il reato di epidemia richiedeva una condotta attiva
di “diffusione” materiale dei germi.
Il reato può essere commesso
anche mediante omissione.
Chi non forniva DPI o non adottava protocolli non rispondeva di epidemia (al massimo di lesioni o omicidio colposo). Chi ha l’obbligo giuridico di impedire il contagio e non lo fa, risponde di epidemia colposa se l’infezione si diffonde massivamente.

Cosa cambia in pratica per il medico

Per i medici con ruoli apicali o organizzativi (Direttori Sanitari, Responsabili Sicurezza, Primari con deleghe specifiche), questa sentenza ha un peso rilevante:

  • Responsabilità per inerzia: Non basta astenersi da condotte pericolose; è necessario attivarsi positivamente per implementare i protocolli di sicurezza.
  • Gestione del Rischio: La mancata fornitura di DPI, l’omessa formazione del personale o la mancata sanificazione, se causano un focolaio incontrollato, possono integrare il reato più grave di epidemia (e non solo lesioni colpose plurime).
  • Documentazione: Diventa cruciale poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile (es. ordini di servizio, richieste di materiali) per impedire la diffusione, per non incorrere nella responsabilità omissiva.

Attenzioni/Limiti (cosa NON DICE la sentenza)

  • Non è una responsabilità automatica: La Corte precisa che non basta avere una posizione di garanzia per essere condannati. Serve la prova rigorosa (“oltre ogni ragionevole dubbio”) che l’omissione specifica (es. mancata consegna di quella mascherina) abbia causato l’epidemia o concorso a causarla.
  • Distinzione tra epidemia e singoli contagi: Il reato di epidemia richiede una diffusione rapida, massiva e incontrollabile su un numero indeterminato di persone. Se l’omissione causa solo pochi contagi specifici, si resta nell’ambito delle lesioni o dell’omicidio colposo, non dell’epidemia.

Approfondimenti terminologici giurisprudenziali

La sentenza risolve un dubbio tecnico sulla natura del reato di epidemia: è un reato a forma vincolata o a forma libera?

  • Se fosse a forma vincolata (come la truffa, che richiede artifizi e raggiri), si potrebbe commettere solo nel modo descritto dalla norma (“diffusione di germi”).
  • Le Sezioni Unite hanno stabilito che è un reato a forma libera (o causalmente orientato): la legge punisce il risultato (“chiunque cagiona un’epidemia”). Il riferimento alla “diffusione di germi” serve solo a distinguere l’epidemia (malattia infettiva) da altri disastri (es. avvelenamento da sostanze tossiche), ma non vincola la condotta dell’agente. Pertanto, poiché è un reato a forma libera, è applicabile l’art. 40 cpv c.p., che equipara il non impedire l’evento al cagionarlo.

MINI-GLOSSARIO

  • Reato omissivo improprio: Reato commesso da chi, avendo per legge l’obbligo di impedire un evento dannoso, non si attiva per impedirlo (art. 40 cpv. c.p.).
  • Reato a forma libera: Reato in cui la legge punisce la causazione dell’evento (es. “cagionare un’epidemia”) a prescindere dalle modalità specifiche con cui viene realizzato.
  • Posizione di garanzia: L’obbligo giuridico che grava su determinati soggetti (es. datore di lavoro in sanità) di tutelare beni specifici (la salute dei lavoratori/pazienti) da determinati pericoli.

Bibliografia

  1. Corte Suprema di Cassazione, Giurisprudenza penale dettaglio. Epidemia colposa — Condotta omissiva — Configurabilità [Internet]. 2025 [citato 4 gennaio 2026]. Disponibile su: https://www.cortedicassazione.it/it/penale_dettaglio.page?contentId=SZP46192
  2. Ponteprino Gabriele. La pronuncia delle sezioni unite sull’epidemia colposa in forma omissiva: un reato astrattamente configurabile ma dal problematico riscontro processuale. In: Il Foro Italiano. Roma: Società editrice IL FORO ITALIANO; 2025. p. II 627.