L’Educazione Continua in Medicina (ECM)è un obbligo di legge per tutti i professionisti sanitari. Serve a garantire un aggiornamento costante e standard qualitativi elevati per la tutela della salute.
Le scadenze del triennio 2026-2028
Obbligo standard: Per il triennio 2026-2028, l’obbligo formativo è confermato in 150 crediti.
Con il nuovo intervento inserito nel decreto “Milleproroghe”, cambia in modo significativo il calendario dei crediti ECM per il triennio 2023-2025. La scadenza per mettersi in regola non sarà più legata ai termini originari, ma slitterà fino al 31 dicembre 2028. Una decisione che impatta su tutte le professioni sanitarie soggette all’obbligo di formazione continua.
Il Milleproroghe permette a chi non è riuscito a raggiungere il numero previsto di crediti entro la fine naturale del ciclo formativo di recuperarli fino alla fine del 2028.
In sintesi
Il triennio 2026-2028 è partito regolarmente dal 1° gennaio 2026, ma nello stesso periodo si potranno recuperare anche i crediti eventualmente carenti relativi al triennio precedente.
Questo significa che, per un periodo, i professionisti potranno trovarsi a gestire in parallelo il recupero del vecchio debito formativo e l’acquisizione dei nuovi crediti.
La scelta inserita nel Milleproroghe nasce tiene conto del fatto che il personale sanitario sta lavorato in condizioni spesso critiche: carenza di organico, turni prolungati, aumento della domanda assistenziale e carichi burocratici crescenti. Contesto in cui rispettare rigidamente le scadenze ECM è diventato difficile per molti operatori.
Questa misura di riequilibrio è stata adottata per evitare penalizzazioni e garantire una maggiore sostenibilità del sistema formativo.
Parallelamente sono allo studio interventi correttivi al modello ECM per renderlo più aderente alle esigenze delle professioni sanitarie.
Ricordiamo, infine, a tutti i colleghi le conseguenze dervianti il mancato assolvimento dell’obbligo formativo
Copertura assicurativa: dal 2026, l’efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale è condizionata all’aver assolto almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio precedente.
Sanzioni disciplinari: l’inadempimento costituisce un illecito disciplinare sanzionabile dagli Ordini professionali con avvertimento, censura o sospensione.