A cura di:
Andrea GONELLA (MMG ASL Cn2) – Lorenzo MARINO (MMG ASL Cn1) 

 

La malattia suscettibile di certificazione INPS non ha di per se una specifica valenza clinica, ma è il presupposto necessario e sufficiente affinché il lavoratore, sia esso pubblico o privato, possa assentarsi dal servizio e, al contempo, possa essere corrisposta l’emolumento dovuto a titolo sostitutivo del reddito.

Attenzione: qualsiasi sia lo stato morboso e qualsiasi ne sia l’origine puó essere rilasciata sia che il lavoratore stia lavorando sia che si trovi in ferie, e deve rispettivamente comportare:

 – l’incapacità lavorativa (rendendo il lavoratore incapace temporaneamente ad espletare la propria mansione specifica), oppure

– l’incapacità di godere le ferie (sentenza n. 616 del 1987 della Corte Costituzionale)

La possibilità di rilasciare certificati di malattia è in capo ad ogni medico od odontoiatra iscritto al rispettivo Albo ed il certificato mantiene la sua legittimità indipendentemente dalla forma in cui è stato rilasciato, purché redatto con tutti gli elementi essenziali che lo costituiscono.

Si ricorda infatti come il Codice Deontologico in vigore all’art. 24 reciti che “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

In base a quanto appena esposto quindi la certificazione è non solo una prerogativa di chiunque sia iscritto agli albi professionali, ma anche e soprattutto un obbligo deontologico.

Attualmente l’evoluzione della norma ha portato al cosiddetto “certificato di malattia telematico”, per la cui redazione e spedizione la legge prevede che il professionista possa accedere previa registrazione al SistemaTS (Tessera Sanitaria).
Attenzione: le credenziali sono PERSONALI e NON POSSONO ESSERE CEDUTE e/o IMPRESTATE.

I certificati medici telematici di malattia possono essere rilasciati da:

  1. medici dipendenti del servizio sanitario nazionale (ospedalieri e territoriali)
  2. medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medici di famiglia, continuità assistenziale etc..)
  3. medici liberi professionisti (operanti in strutture private pure e/o convenzionate)
  4. odontoiatri (per le patologie di loro competenza)

Il certificato di malattia va richiesto direttamente al medico o odontoiatra (sia esso pubblico, privato, dipendente, convenzionato o libero professionista) che effettua la prestazione sanitaria e che ha accertato la situazione di incapacità temporanea: quello stesso medico si occupa dunque di redige (in modalità telematica) il certificato e provvede ad inviarlo all’INPS che lo verifica, assegnando un numero univoco di protocollo (PUC) da consegnare al lavoratore.

La Legge prevede che il certificato di malattia venga emesso solo a seguito di constatazione personale dei fatti in quanto,  qualora fosse redatto in assenza di visita medica costituirebbe il reato di falso ideologico punibile in sede giudiziaria.

Il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere immediatamente il certificato di malattia telematico relativo al lavoratore assente per malattia se la visita è ambulatoriale oppure entro 24 ore dalla visita se la stessa è condotta al domicilio del paziente; solo in quest’ultimo caso infatti il certificato può avere una data antecedente il giorno di effettiva redazione ed invio del certificato.

Per i medici o gli odontoiatri di nuova iscrizione all’Ordine è possibile richiedere le CREDENZIALI necessarie per la CERTIFICAZIONE nel seguente modo:

Medici e Odontoiatri convenzionati con il SSN. Le credenziali per i medici e gli odontoiatri convenzionati con il SSN sono generate dall’Azienda Sanitaria di competenza per il tramite del Sistema TS.

 Medici non convenzionati con il SSN iscritti agli Ordini Provinciali. Il medico o l’odontoiatra può, alternativamente:recarsi, personalmente o per delega, presso l’Ordine Provinciale di iscrizione; effettuare la richiesta al Sistema TS per riceverla all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato.

In allegato al presente si inserisce link al documento FNOMCEO relativo alla CERTIFICAZIONE:
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/10/PDF-EBOOK-INDICE.pdf